Osservazioni alla deliberazione di Consiglio
comunale di Pinerolo n. 36 del 2-3 luglio 2013: «Approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari – triennio 2013/2015 e relativa
adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 16bis della l.r. 56/77»
Al sindaco di Pinerolo
Al Presidente del Consiglio
Comunale di Pinerolo
Al Responsabile del procedimento
I sottoscritti in qualita di componenti del
gruppo «Osservatorio 0121», aderente al Forum nazionale «Salviamo il paesaggio
– Difendiamo i territori»,
premesso che:
-
con ordinanza n.
284 del Registro delle ordinanze, del 15 luglio 2013, il Dirigente del Settore
urbanistico del Comune di Pinerolo, pubblicata nell’Albo pretorio, da disposto
la pubblicazione in visione sul sito istituzionale del Comune per quindici
giorni consecutivi (dal 18 luglio al 01 agosto 2013) della deliberazione del
Consiglio comunale in oggetto con allegati ed estratti del PRGC, e relazioni tecniche costituenti
variante urbanistica ai sensi dell’art, 16 bis della legge
regionale 56/77.
-
nella
medesima ordinanza è fissato un periodo
di quindici giorni, (dal 02 al 16 agosto) affinché chiunque possa presentare
osservazioni alla variante urbanistica deliberata dal Consiglio comunale.
-
la deliberazione
in oggetto riguarda Il "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni" che
dovrebbe essere allegato al bilancio di previsione 2013 (tuttora non ancora
pubblicato nell’Albo Pretorio) ed ha l'obiettivo di garantire il riordino, la
gestione e valorizzazione del patrimonio del Comune. Esso individua i beni
immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune,
e pertanto suscettibili di essere valorizzati o alienati, tra questi l’area di
terreno cosiddetta dei «Portici » via Buniva angolo via Chiappero, che è
oggetto delle presenti osservazioni alla variante urbanistica relativa
tutto ciò premesso si
osserva:
1 – inosservanza della normativa sulla pianificazione
territoriale
l’attuale normativa in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza
delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. in GU n.80 del 5-4-2013) entrato in vigore :
20/04/2013, all’Art. 39 (Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo
del territorio) dispone che: « 1. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio,
quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro
varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati,
tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di
adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La
documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in
variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino
premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di
opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per
finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito
del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La
pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione
dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano
ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e
regionale».
La
fattispecie disposta dal D.lgs. su menzionato non ha trovato applicazione
nella deliberazione di variante approvata. Infatti la pubblicazione dell’iniziativa
pubblica della variante è successiva all’adozione delle delibera. Ciò
rappresenta un pregiudizio negativo circa la partecipazione popolare alla
pianificazione urbanistica che è uno dei punti fondativi della cultura politica
urbanistica. IL TU degli enti locali, la direttive europee, (42/2011 e 25/203),
lo stesso statuto della Città e del Regolamento del Consiglio comunale
prevedono l’attivazione di specifiche forme di partecipazione popolare alle
scelte di trasformazione urbanistica della Città. La mancanza di consultazione
preventiva circa la possibile vendita dell’area dei «Portici blu», della
variante e della possibile costruzione
di un secondo «grattacielo» in aderenza all’esistente, ci sembra costituisca
una palese contraddizione di quanto affermato nelle indicazioni programmatiche del
Sindaco che scriveva : «(…) L’impegno è in particolare,
di promuovere forme di consultazione e di dibattito pubblico, prima di adottare
decisioni su temi qualificanti e fortemente coinvolgenti l’opinione pubblica,
in primo luogo dando attuazione alle forme di partecipazione già previste nello
Statuto comunale ….».
2 – errata
interpretazione legislativa.
La variante relativa i «Portici blu» si basa sul
presupposto della applicabilità alla zona A5.1 «Portici nuovi» del Piano
regolatore di Pinerolo della normativa della legge regionale 56/1977, articolo
16 bis, così come modificata dalla L.r. 3/2013. Come è noto le zone di tipo
«A» dei piani regolatori costituiscono la zona territoriale omogenea del «centro storico» (art. 2 del decreto
interministeriale. 1444/168) cioè quella
parte del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di
interesse storico, architettonico o monumentale.
La normativa dell’art 16 bis, escludeva
l’applicabilità della procedura ai VAS (valutazione ambientale strategica) per
le varianti derivanti dal piano di alienazione e valorizzazione nei casi di
«limitate dimensioni» della variante stessa. Non è questo il caso in quanto la variante
relativa prevede la costruzione di due edifici alti rispettivamente di 37,50 mt
(10 piani f.t) e 26, 50 (6 paini f.t.) di grande impatto paesaggistico e
ambientale (come scritto anche nella “Verifica di assoggettabilità alla VAS
dell’area Portici blu”. dell’Arch. Guido
Geuna che definisce la variante “capace di lascare un segno forte sul paesaggio
cittadino).
Inoltre l’area dei «Portici blu» è utilizzata da
alcuni lustri, in varie ore del giorno a fini sociali ( punto di incontro di
giovani) ed è stata destinata con delibera del Comune da area mercatale
(mercato dei prodotti biologici) ed ospita manifestazioni di animazione
culturali del quartiere.
Né è possibile accedere al ragionamento presente
nella relazione secondo cui secondo cui
la zonizzazione e le tutela previste per gli interventi presati dall’art. 24
della L.r. 56/1977 si limitano ad «ad
alcuni edifici e/o particolari scorci ed ambienti; l’area oggetto di variante
urbanistica, non essendo compresa tra queste, non risulta soggetta ad alcun
vincolo e quindi la sua trasformazione non incide in alcun modo sulle tutele
esercitate dal citato articolo 24». Il PRG, approvato nel 1998, ha incluso nell’area A5.1 l’area cosiddetta del «grattacielo», con annessa «piazzetta» priva di indici
edificatori e circondata dai «Portici blu»
(disegnati dal prof, Delio Fois), ciò è indice di una volontà di tutela del
luogo, Luogo che pertanto ha le tutele generali del «centro storico»
Nemmeno è condivisibile l’argomento contenuto nella
Relazione secondo cui «
il mancato
utilizzo dell’area potrebbe, comunque, indurre la trasformazione di altre aree
di elevato pregio agricolo od ambientale». Il PRG di Pinerolo dispone ancora di
molte altre aree disponibili per interventi edilizi di carattere residenziale
commerciale.
Pertanto, qualora si volesse procedere alla
modifica della destinazione d’uso della zona
questa dovrà essere effettuata con le procedure dei piani esecutivi
Infine il Consiglio regionale del Piemonte, il 2 agosto
scorso, ha approvato il disegno di legge regionale «collegato alla finanziaria»
che, cancella il comma 6 dell’articolo 16bis della L.R: 56/77,Tale L.R. è in corso di
pubblicazione sul BUR della Regione. Pertanto la variante dovrà essere in ogni caso sottoposta alle procedure relative alla
VAS.
3 - carenza di documentazione
La documentazione pubblicata sul sito istituzionale
del Comune è carente per quanto riguarda:
- mancanza di perizia estimativa del valore
dell’area, comprensiva della dichiarazione dell’esistenza di eventuali servitù
fondiarie. È noto che l’area è stata oggetto di un contenzioso tra
l’Amministrazione comunale, l’impresa costruttrice, la proprietà del
«grattacielo» conclusasi con un atto transattivo che ha trasferito la proprietà
dell’area dei «Portici blu» al Comune. Nel sottosuolo dell’area, stando a
quanto dichiarano i residenti sono presenti strutture (vasche) di servizio per
il «grattacielo»
- manca la/e
delibera/e di acquisizione dell’area «Portici blu» da parte del Comune e il relativa
progetto di sistemazione dell’area e di realizzazione dei Portici
- manca lo studio di prefattibilità redatto dall’Arch.
Guido Geuna, che la relazione illustrativa (pag.6)
dichiara depositato agli atti, ma che non è disponibile per la consultazione
sul sito istituzionale, del Comune
- studio di
conformità alla normativa antincendio degli edifici di possibile edificazione.
ed in particolare per ciò che riguarda gli accessi delle autoscale VVF
dell’intera area A5.1 e l’allacciamento
alla rete idrica dell’impianto antincendio
Riteniamo che la conoscenza di questa
documentazione sia indispensabile per una valutazione della variante.
4 - Osservazioni
La relazione illustrativa afferma che «la variante
urbanistica (Portici blu) ha lo scopo di valorizzare l’area, dotandola di una
capacità edificatoria a destinazione residenziale ed altre destinazioni compatibili
con la residenza, e di attuare una riqualificazione urbanistica ed edilizia di
un terreno che costituisce un “vuoto urbano” generato da un intervento
incompiuto poiché l’ampliamento richiesto ed autorizzato del “grattacielo” non
è mai stato realizzato». In realtà vicenda il mancato complemento del grattacielo
secondo il progetto dell’arch. Casassa, fu dovuto all’apposizione popolare e
politica al progetto fin dagli anni 50 del 1900. Dalle cronache dell’epoca si
appende che ci fu una raccolta di firme contrarie all’opera. Ne sorse un contenzioso
concluso con la revoca della licenzia edilizia e con la acquisizione al
patrimonio del Comune dell’area e la realizzazione a
metà degli anni ottanta di un minimo arredo e dei «Portici blu»
Con questa configurazione l’area è stata
utilizzata come spazio pubblico dagli abitanti/frequentatori della zona, e da
circa 15 anni è sede del mercatino biologico che si tiene il primo ed il terzo
sabato di ogni mese.
Secondo la relazione tale area oggi sarebbe un
«vuoto urbano», da colmare con altre edificazioni di completamento del
costruito. Ci permettiamo di non condividere questa considerazione. Infatti .. i «vuoti urbani» sono le piazze, i
parchi, le strade, gli interstizi non edificati o qualunque altro spazio aperto
indipendentemente dalla loro scala. Ciò che li identifica è la ricchezza che
hanno, in modo più o meno marcato, di valori simbolici, attività o funzioni. Il
vuoto deve essere ripensato e percepito come uno spazio pubblico
multifunzionale, come luogo di vita personale in cui trascorrere il proprio
tempo, come spazio aggregativo e di crescita della vita sociale collettiva. Una
città «intelligente» (smart) non ha orrore dei vuoti, ma li «valorizza» a
livello culturale e sociale, non li utilizza per creare «moneta urbanistica».
Inoltre
la relazione illustrativa afferma che la «variante si configura come di “ristrutturazione
urbanistica” di un’area di “recupero urbano” all’interno della zona normativa
A5.1, mediante un intervento edilizio di completamento del tessuto costruito: l’area
in oggetto è stata perimetrata come sub-area della zona A5.1 ed identificata
con la lettera A (...) trasformandola e dotandola di una capacità edificatoria
adeguata e sufficiente per promuovere e realizzare un intervento capace di
riqualificare la zona». Nella Relazione sull’assoggettabilità alla VAS, il
professionista incaricato, Arch. Guido Geuna, precisa che l’operazione
permetterebbe una «buona operatività edilizia». In altre parole la variante
diventa una modalità per realizzare un nuovo tipo di rendita: la «rendita
parassitaria di procedura».
5- Osservazioni puntuali alla relazione illustrativa
Vista l’importanza degli
argomenti si specificano alcune osservazioni puntuali alla “Relazione
illustrativa - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: variante
urbanistica ai sensi dell'art. 16bis della L.R. 05 dicembre 1977 n.56” e i rispettivi
riferimenti legislativi/normativi:
Osservazione 1
Nella relazione illustrativa
al - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: variante urbanistica
ai sensi dell'art. 16bis della L.R. 05 dicembre 1977 n.56 - viene eseguita una
verifica sugli standard dei servizi come richiesto dalla normativa
urbanistica. Si fa presente che nei vari
calcoli non è stata conteggiata la variante della PMT (ex Beloit) approvata dal
Consiglio comunale negli scorsi mesi. Richiediamo,
per ottemperare alla legislazione vigente, che
vengano descritte le aree a servizi al fine di evitare gli artifici (anche
questi meramente contabili) volti a far quadrare il bilancio degli standard,
attraverso il computo di aree del tutto virtuali o inutilizzabili. Domandiamo inoltre la piazzetta faceva parte degli standard?
Osservazione 2
Dalla relazione illustrativa
si apprende che “la variante urbanistica (Portici blu) ha lo scopo di
valorizzare l’area, dotandola di una capacità edificatoria a destinazione
residenziale ed altre destinazioni compatibili con la residenza, e di attuare
una riqualificazione urbanistica ed edilizia di un terreno che costituisce un
“vuoto urbano” generato da un intervento incompiuto poiché l’ampliamento
richiesto ed autorizzato del “grattacielo” non è mai stato realizzato”.
Riteniamo non corretto
richiamare la vicenda del mancato ampliamento del grattacielo come “un
incompiuto”. Come tutte le città Pinerolo ha una sua storia di urbanizzazione
in particolare questo luogo è rimasto per anni un luogo degradato (cantiere),
ma nella metà degli anni 80 l’amministrazione comunale lo ha valorizzato come
luogo pubblico acquisendolo al patrimonio e trasformandolo in piazza completa
di aiuole ed arredo urbano con porticato coperto in continuazione dei Portici presenti.
La licenza edilizia del 24
novembre 53 che autorizzava la
costruzione del “grattacielo”, nella parte oggetto della variante, è
sicuramente venuta a cadere sotto tutti gli aspetti (procedurale, economico,
urbanistico, paesaggistico) con la costruzione della
piazzetta e della struttura denominata
“Portici blu”.
Osservazione 3
Nella relazione viene
scritto: “L’area pur essendo di proprietà pubblica, non è vincolata con
destinazione a spazio pubblico dal vigente PRGC; è utilizzata come “piazzetta”
con una frequentazione non significativa da parte della cittadinanza, è
“arredata” da aiuole sopraelevate e pavimentata con massetti in calcestruzzo
autobloccanti e contornata sui due lati lungo via dal porticato già descritto.”
Probabilmente il PRGC non ha
assegnato all’area la destinazione d’uso quale Piazza ma il porticato e le
aiuole sono presenti da un trentennio e l’amministrazione pubblica che le ha
realizzate, si può sicuramente affermare, che ha voluto destinare quell’area a
piazza (spazio libero, limitato in tutto o in parte da costruzioni,
all’incrocio di più strade o lungo il tracciato di una via importante) o
piazzetta (piccola piazza). Affermare
che la piazza in questione ha una frequentazione poco significativa non
corrisponde a verità non sono infatti
presenti dati sulla frequentazione della piazza che possano portare a
tale conclusione. Gli scriventi possono
tranquillamente affermare il contrario senza timore di essere smentiti. Non viene ad esempio citato in alcuna parte
della relazione che ogni sabato mattina ogni 15gg sotto ai Portici viene
effettuato un mercatino di prodotti biologici che non è poco frequentato. Si fa presente inoltre che anche piazzetta
Verdi non ha una destinazione precisa nel piano regolatore (almeno sulle mappe
cartografiche del PRG) ma non crediamo che per questo “dettaglio” e/o “dimenticanza”
cartografica venga considerata non vincolata a spazio pubblico.
Osservazione n.4
Nella relazione illustrativa si spiega che “La
variante si propone, pertanto, di individuare un’area di recupero urbano all’interno dell’area contrassegnata con la sigla A5.1 esistente,
trasformandola e dotandola di una capacità edificatoria adeguata e sufficiente
per promuovere e realizzare un intervento capace di riqualificare la zona”.
Nella relazione illustrativa
si scrive poi che la “variante si
configura come di “ristrutturazione urbanistica” di un’area di “recupero
urbano” all’interno della zona normativa A5.1, mediante un intervento edilizio
di completamento del tessuto costruito: l’area in oggetto è stata perimetrata
come sub-area della zona A5.1 ed identificata con la lettera “a”. ”
Intanto si fa presente che si
tratta di una “trasformazione” piuttosto marcata, con questa variante che può essere solo di tipo
strutturale si dà, nel caso venga approvata nonostante le osservazioni
contrarie, capacità edificatoria ad un’area che da PRGC e legislazione
regionale- L.R. 56/77- non possiede assolutamente capacità edificatoria, in
questo modo si intensifica in modo
abnorme il tessuto urbanistico del centro della città compromettendo traffico la vivibilità ed il futuro di quella zona della città.
La “variante” non
risponde ad un criterio di miglioramento
(“valorizzazione”) urbanistico dell’area; infatti ci sembra che il termine
“valorizzazione” sia utilizzato unicamente nella sua accezione economica cioè all'incremento
di “valore” conseguente al riconoscimento di “diritti edificatori” ad aree
pubbliche che oggi ne sono prive.
Si appongono inoltre le
seguenti osservazioni puntuali:
La sub-area “a” è pensata per
realizzare “la “valorizzazione dei Portici blu”
rimane subordinata e interna alla zona A 5.1; zona A5.1 che nelle norme
di attuazione del PRG (art.36 comma 2 e
art.37 punto C - NTA - Piano regolatore
generale variante di adeguamento al PAI – luglio 2012) e in una tavola da
disegno allegata viene individuata come “Centro storico
commerciale- Portici Nuovi” da intendersi come ambito prescritto dal PRGC ai
sensi dell'art. 24 della LR. n. 56/77. La zona della piazzetta “Portici Blu” è
di fatto una zona commerciale proprio perché in essa si tiene da anni, un mercato contadino che ha
cadenza quindicinale. Non risulta corretta, se è vero come crediamo, quanto sin
qui esaminato, l’affermazione presente nella “Verifica di assoggettabilità alla
VAS dell’area “Portici Blu”” a firma
dell’arch. Guido Geuna secondo cui: “La
tutela esercitata dall’art. 24 della L.R. 56/77 smi non è estesa a tutta la
superficie della zona centro storico commerciale – Portici Nuovi (Area A5.1) ma
è limitata ad alcuni edifici e/o particolari scorci ed ambienti; l’area in
oggetto di variante urbanistica, non essendo compresa tra queste, non risulta
soggetta ad alcun vincolo e quindi la sua trasformazione non incide in alcun
modo sulle tutele esercitate dal più volte citato articolo 24.”
Ai sensi della Legge
regionale 56/21977 (modificata dalla legge 3/2013), art. 13 c.5, la “ristrutturazione
urbanistica” non è ammessa nelle zone di
tipo A (anche classificate secondo 1444/68 vedasi art 27 comma 5 LR 3/2013 – 13
comma 5 LR 56/77) come lo è la zona dei “Portici blu”m che una tavola del PRGC t individua come zona “centro
storico commerciale” da intendersi come «ambito prescritto dal PRGC ai
sensi dell'art. 24 della LR. n. 56/77».
Si fa notare inoltre che
invocare il “di recupero urbano” per
questa area non è corretto l’area non è degradata. Infatti , per eseguire un
recupero l’area dovrebbe essere considerata degradata, e, come richiesto dalla
legislazione, dovrebbe essere redatta una analisi (relazione) dello stato di
consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione (vedasi
tra l’altro art. 41bis-LR 3/13 art 54); relazione che non risulta agli
atti.
Realizzare un completamento
del tessuto urbano, significa realizzare “nuove opere su porzioni di territorio
già parzialmente edificate” (art.13 comma 3 lettera f L.R. 3/13 art.27), completare quindi aree già
edificate (ad. es. completare un edificio esistente) ma non aree inedificate
come è di fatto la piazza dei Portici blu.
Si tenga poi presente che la
normativa regionale per gli interventi ammessi nelle zone A richiede (art. 13
comma 5 L.R. 3/13 art 27) la conformità degli stessi all’art. 24 L.R. 3/13
art.41 (cit. “sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a),b),c),d),f)
del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24”). Ricadendo l’area della
“piazzetta” all’interno dell’art. 24 della L.R.
56/77 non è possibile sulla stessa area
alcuna edificazione e certamente non l’edificazione prevista dalla scheda di
variante al P.R.G.C. per la zona Sub-area “a” (vedasi
commi 3-4 art. 24 – L.R. 3/13 art.41)
Osservazione 5
Nella relazione viene
scritto: “fissa la dotazione dei parcheggi pertinenziali nelle misure minime di
legge.” Richiediamo che venga valutata sin dal progetto preliminare la possibilità di adempiere a questa
prescrizione sulla quale l’amministrazione non può/deve fare sconti (almeno per quanto riguarda i parcheggi privati). La
carenza di parcheggi nella zona ormai cronica già aggravata dalla costruzione
stessa, verrebbe ancora peggiorata dalla mancanza di parcheggi privati.
Osservazione 6
Nella relazione illustrativa
viene scritto: «le distanze tra edifici ammettendo la possibilità di edificare
in aderenza anche in riferimento all’art. n.7 delle norme di attuazione delle
NTA..”» L’eventuale edificio previsto in variante essendo in Area di tipo A la
NTA del del P.R.G.C. vigente non ammette la costruzione in aderenza
infatti al punto 8 l’art. 7 afferma: “8-È ammessa, nelle zone di tipo B, C, D,
NF, E ed EM (sempre salvo diversa prescrizione delle tabelle di area) la
costruzione in aderenza al confine di proprietà, se preesiste una costruzione a
confine senza finestre o con sole luci purché rientri in uno dei seguenti casi:
1) il nuovo edificio non superi l’altezza massima di m. 6,00 dal piano di
campagna confinante 2) il nuovo edificio
rientri nei limiti della sagoma dell'edificio esistente a confine 3) il nuovo
edificio sia in continuità del fabbricato con fronte cieco in corrispondenza di
un filo di fabbricazione su strada consolidato o prescritto 4) vi sia
presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza
con vincolo a soluzioni progettuali che valorizzino l'unitarietà con l'edificio
preesistente (allineamento piani, ritmo aperture, etc.).”
Le questioni relative alle
distanze dai confini e tra fabbricati continuano a dare vita in vari ambiti ad
un notevole contenzioso giurisdizionale, per cui le discutibili prescrizioni
che contenute nella scheda di variante per la nuova zona “a” saranno oggetti di possibili ricorsi in sede giurisdizionale da
parte dei proprietari/inquilini del “grattacielo” e del palazzo “Juvenal”.
6 – conclusioni
Il PRGC di Pinerolo, con
questa variante, porta a 54.605 gli abitanti insediabili, mentre gli abitanti
rilevati al censimento 2011 erano 34.854. Il totale delle abitazione è di 20.284
e di queste almeno 4.000 risultano oggi
“non occupate”, o sfitte. Si tratta dunque di un piano regolatore largamente
sovradimensionato rispetto alle esigenze residenziali. Purtroppo la politica
del diritto all’abitare dei cittadini non è stato in grado di affrontare i
problemi dell’abitazione dei ceti meno abbienti colpiti dalla crisi
economica che investe il pinerolese. La precarizzazione della vita
lavorativa e l’incertezza di poter disporre di un reddito adeguato impediscono
molti giovani ad accedere all’acquisto della casa col mutuo o anche, più
semplicemente, di ottenerne una in
affitto. Così stiamo assistendo al moltiplicarsi di sfratti,. ricerca di
soluzioni che producono sovraffollamento abitativo. Così il comune costretto ad
intervenire con provvedimenti di tipo assistenziale. La variante dei «Portici blu»
non risponde in alcun modo al problema che si è evidenziato del diritto
all’abitare e della casa dei cittadini.
La trasformazione della
«piazzetta dei Portici blu» in edifici residenziali e commerciali contraddice
il diritto ai servizi collettivi sempre affermato come centrale nella politica
amministrativa della città. I cittadini vengono cosi (de)privati di quei beni
comuni che costituiscono elementi di qualità della vita associata
7. richiesta
L’«Osservatorio 0121» e il «Forum
salviamo il paesaggio – difendiamo i territori» chiedono di poter illustrare le
presenti osservazioni alla Conferenza dei servizi. al fine di precisarne il
significato.
Il territorio, le città e le
risorse naturali che consentono la vita associata sono beni comuni non
negoziabili. Le istituzioni pubbliche, attraverso le forme della partecipazione
attiva della popolazione, ne sono i custodi e i garanti nel quadro delle
specifiche competenze. Per questo
inviteremo come «Osservatorio 0121» l’Amministrazione ad un confronto pubblico
con la popolazione su questa variante, da tenersi, se possibile, sulla stessa
piazzetta oggetto di discussione.
Ringraziamo e porgiamo
cordiali saluti
Paolo Bertolotti
Giorgio Gardiol
Pinerolo, 14 agosto 2013
Cari amici de l'«Osservatorio 0121» e il «Forum salviamo il paesaggio – difendiamo i territori», mi felicito per la puntuale ed articolata disamina delle delibere riguardanti la questione "Portici Blu". Concordo che è indispensabile un confronto pubblico tra l'Amministrazione ed i Citoyens (alla francese, il senso giacobino mi è più congeniale e rende la forza del diritto degli esseri umani, Liberté, Egalité, ...) ; la dialettica è vitale se non si vuole declassare i buoni Pinerolesi a sudditi addormentati e coartati alla mercé di personaggi che cercano di attuare corto-circuiti nella governance del territorio. Nell'Aprile del 1945 i Liberatori di Pinerolo dai nazi-fascisti non la pensavano certo così !
RispondiEliminaDario Seglie, Pinerolese